Codice Civile
Art. 1511 — Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Art. 1511. (Denunzia nella vendita di cose da trasportare). Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
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