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Art. 1497 — Mancanza di qualita'

ELI /it/codice-civile/art/1497parte di Codice Civile
Art. 1497. (Mancanza di qualita'). Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.

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