Codice Civile
Art. 1494 — Risarcimento del danno
Art. 1494. (Risarcimento del danno). In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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