Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1476
Codice Civile

Art. 1476 — Obbligazioni principali del venditore

ELI /it/codice-civile/art/1476parte di Codice Civile
Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1475 Art. 1477 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.