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Art. 1473 — Determinazione del prezzo affidata a un terzo

ELI /it/codice-civile/art/1473parte di Codice Civile
Art. 1473. (Determinazione del prezzo affidata a un terzo). Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.

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