Codice Civile
Art. 1458 — Effetti della risoluzione
Art. 1458. (Effetti della risoluzione). La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite. La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
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