Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1454
Codice Civile

Art. 1454 — Diffida ad adempiere

ELI /it/codice-civile/art/1454parte di Codice Civile
Art. 1454. (Diffida ad adempiere). Alla parte inadempiente l'altra puo' intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera' senz'altro risoluto. Il termine non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1453 Art. 1455 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.