Codice Civile
Art. 1445 — Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
Art. 1445. (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi). L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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