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Art. 1422 — Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'

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Art. 1422. (Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'). L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

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