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Art. 1417 — Prova della simulazione

ELI /it/codice-civile/art/1417parte di Codice Civile
Art. 1417. (Prova della simulazione). La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.

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