Codice Civile
Art. 1398 — Rappresentanza senza potere
Art. 1398. (Rappresentanza senza potere). Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.
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