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Codice Civile

Art. 1395 — Contratto con se stesso

ELI /it/codice-civile/art/1395parte di Codice Civile
Art. 1395. (Contratto con se stesso). E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi. L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.

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