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Art. 138 — Altre infrazioni

ELI /it/codice-civile/art/138parte di Codice Civile
Art. 138. (Altre infrazioni). E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

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