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Art. 1379 — Divieto di alienazione

ELI /it/codice-civile/art/1379parte di Codice Civile
Art. 1379. (Divieto di alienazione). Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

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