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Codice Civile

Art. 1349 — Determinazione dell'oggetto

ELI /it/codice-civile/art/1349parte di Codice Civile
Art. 1349. (Determinazione dell'oggetto). Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e' deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e' fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

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