Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1347
Codice Civile

Art. 1347 — Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto

ELI /it/codice-civile/art/1347parte di Codice Civile
Art. 1347. (Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto). Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1346 Art. 1348 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.