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Art. 1319 — Diritto di esigere l'intero

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Art. 1319. (Diritto di esigere l'intero). Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

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