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Art. 1313 — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta'

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Art. 1313. (Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta'). Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.

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