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Art. 1295 — Divisibilita' tra gli eredi

ELI /it/codice-civile/art/1295parte di Codice Civile
Art. 1295. (Divisibilita' tra gli eredi). Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

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