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Art. 1285 — Obbligazione alternativa

ELI /it/codice-civile/art/1285parte di Codice Civile
Art. 1285. (Obbligazione alternativa). Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

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