Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1279
Codice Civile

Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

ELI /it/codice-civile/art/1279parte di Codice Civile
Art. 1279. (Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale). La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1278 Art. 1280 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.