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Codice Civile

Art. 1276 — Invalidita' della nuova obbligazione

ELI /it/codice-civile/art/1276parte di Codice Civile
Art. 1276. (Invalidita' della nuova obbligazione). Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.

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