Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1272
Codice Civile

Art. 1272 — Espromissione

ELI /it/codice-civile/art/1272parte di Codice Civile
Art. 1272. (Espromissione). Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1271 Art. 1273 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.