Codice Civile
Art. 1268 — Delegazione cumulativa
Art. 1268. (Delegazione cumulativa). Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
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