Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 126
Codice Civile

Art. 126 — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

ELI /it/codice-civile/art/126parte di Codice Civile
Art. 126. (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio). Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 125 Art. 127 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.