Codice Civile
Art. 1255 — Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore
Art. 1255. (Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore). Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
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