Codice Civile
Art. 1250 — Compensazione rispetto ai terzi
Art. 1250. (Compensazione rispetto ai terzi). La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.