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Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

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Art. 1233. (Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali). Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

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