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Codice Civile

Art. 1221 — Effetti della mora sul rischio

ELI /it/codice-civile/art/1221parte di Codice Civile
Art. 1221. (Effetti della mora sul rischio). Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

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