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Codice Civile

Art. 1208 — Requisiti per la validita' dell'offerta

ELI /it/codice-civile/art/1208parte di Codice Civile
Art. 1208. (Requisiti per la validita' dell'offerta). Affinche' l'offerta sia valida e' necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere; 3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato. Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.

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