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Art. 1206 — Condizioni

ELI /it/codice-civile/art/1206parte di Codice Civile
Art. 1206. (Condizioni). Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.

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