Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1201
Codice Civile

Art. 1201 — Surrogazione per volonta' del creditore

ELI /it/codice-civile/art/1201parte di Codice Civile
Art. 1201. (Surrogazione per volonta' del creditore). Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1200 Art. 1202 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.