Codice Civile
Art. 1186 — Decadenza dal termine
Art. 1186. (Decadenza dal termine). Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
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