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Art. 1178 — Obbligazione generica

ELI /it/codice-civile/art/1178parte di Codice Civile
Art. 1178. (Obbligazione generica). Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

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