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Art. 1173 — Fonti delle obbligazioni

ELI /it/codice-civile/art/1173parte di Codice Civile
Art. 1173. (Fonti delle obbligazioni). Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.

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