Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1160
Codice Civile

Art. 1160 — Usucapione delle universalita' di mobili

ELI /it/codice-civile/art/1160parte di Codice Civile
Art. 1160. (Usucapione delle universalita' di mobili). L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1159 Art. 1161 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.