Codice Civile
Art. 1158 — Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
Art. 1158. (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
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