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Art. 1106 — Regolamento della comunione e nomina di amministratore

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Art. 1106. (Regolamento della comunione e nomina di amministratore). Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, puo' essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad uno o piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

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