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Art. 110 — Celebrazione fuori della casa comunale

ELI /it/codice-civile/art/110parte di Codice Civile
Art. 110. (Celebrazione fuori della casa comunale). Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

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