Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1092
Codice Civile

Art. 1092 — Deficienza dell'acqua

ELI /it/codice-civile/art/1092parte di Codice Civile
Art. 1092. (Deficienza dell'acqua). La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu' recente, e tra utenti in parita' di condizione dall'ultimo utente. Tuttavia l'autorita' giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo' modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita' di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua e' destinata. Il concedente dell'acqua e' tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita' in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorita' giudiziaria.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1091 Art. 1093 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.