Codice Civile
Art. 1082 — Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Art. 1082. (Forma della bocca e dell'edificio derivatore). Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.
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