Codice Civile
Art. 1077 — Servitu' costituite sul fondo enfiteutico
Art. 1077. (Servitu' costituite sul fondo enfiteutico). Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.