Codice Civile
Art. 1067 — Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'
Art. 1067. (Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'). Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
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