Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1056
Codice Civile

Art. 1056 — Passaggio di condutture elettriche

ELI /it/codice-civile/art/1056parte di Codice Civile
Art. 1056. (Passaggio di condutture elettriche). Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1055 Art. 1057 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.