Codice Civile
Art. 1054 — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Art. 1054. (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione). Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'. La stessa norma si applica in caso di divisione.
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