Codice Civile
Art. 1025 — Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
Art. 1025. (Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione). Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e' tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.
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