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Art. 1021 — Uso

ELI /it/codice-civile/art/1021parte di Codice Civile
Art. 1021. (Uso). Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

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