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Codice Civile

Art. 1017 — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

ELI /it/codice-civile/art/1017parte di Codice Civile
Art. 1017. (Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi). Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.

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