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Art. 1007 — Rovina parziale di edificio accessorio

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Art. 1007. (Rovina parziale di edificio accessorio). Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

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