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Codice Civile

Art. 1003 — Mancanza o insufficienza della garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1003parte di Codice Civile
Art. 1003. (Mancanza o insufficienza della garanzia). Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e' tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria; il danaro e' collocato a interesse; i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria; le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a interesse. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

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